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ROMA: NORMATIVE VENDITE PROMOZIONALI

L'organizzazione di vendite promozionali nel comune di Roma è da sempre un'attività molto complessa rispetto agli altri comuni italiani.
Ciò perché il territorio romano è a sua volta suddiviso in circoscrizioni che hanno normative vigenti e burocrazie in continuo cambiamento.  

Differiscono in funzione delle motivazioni delle vendite straordinarie che si desidera effettuare, che possa essere una liquidazione per trasferimento, rinnovo locali, cessione o cessazione attività.
 

Normative in materia di vendite straordinarie per la Regione Lazio

Le normative in materia di vendite straordinarie sono ricomprese all’interno della legge regionale 33 del 1999 e successive modifiche, che specifica sia le modalità di compilazione e fornitura della comunicazione presso la circoscrizione d’appartenenza, che le direttive generali per ogni tipologia, così come tempistiche all’interno delle quali bisogna rientrare per effettuare la relativa comunicazione, documentazioni allegate come inventariato del prodotto ed estensione massima del periodo di svendita che parte dalle 4 fino alle 6 settimane.  

L’aspetto consulenziale nei riguardi nei nostri clienti parte proprio dalla verifica delle procedure burocratiche affinché quanto comunicato alla circoscrizione sia conforme con quanto previsto dalla legge.  

Il più delle volte quest’aspetto è sottovalutato dal negoziante che prende informazioni raffazzonate senza poi effettivamente approfondire nel dettaglio quanto da presentare come documentazione completa; altre volte invece neanche gli addetti comunali sanno fornire indicazioni chiare sulle procedure d'attuazione.
 

Obiettivi delle vendite straordinarie

L’obbiettivo primario dell’organizzazione di vendite straordinarie è quello di porre l’assoluta attenzione sulla conversione del prodotto e il conseguente realizzo in cassa, che di per sé è sano, dall’altro però trascurare alcuni step antecedenti alla campagna marketing così come all’allestimento della superficie di vendita, rischiano di pregiudicarne l’andamento in fase di apertura al pubblico.  

Infatti, nel momento in cui la vendita inizia, l’aspettativa è molto alta e deve necessariamente essere soddisfatta con degli incassi entusiasmanti sin dai primissimi giorni.  

Ciò che frequentemente accade è che i diretti competitori infastiditi dal successo dell’organizzazione della vendita promozionale tenteranno di poterne impedire, per quanto nelle loro possibilità, un sano sviluppo, inviando controlli da parte delle autorità competenti che verificheranno che quanto doveva essere presentato come comunicazione rispetti in toto la normativa vigente.
 

Come evitare il rischio di vendite ingannevoli

È necessario che anche la descrittiva della grafica così come i relativi slogan accentranti per canalizzare l’attenzione della clientela siano predisposti in modo coerente per non rientrare all’interno di quelle che vengono definite dall’articolo come “vendite ingannevoli”.  

Un’ulteriore connotato da tenere in considerazione - in quanto solo Roma ha come limite imposto rispetto al resto d’Italia - è la dimensione delle vetrofanie che si desidera eventualmente applicare durante l’inizio dell’organizzazione della vendita promozionale sulla propria vetrina, così da non consentire alla clientela di vedere quanto esposto all’interno del negozio stimolando l’interesse ad entrare e valutare di persona le offerte proposte.  

In questo caso la norma parla del 25% della superficie totale della luce del vetro copribile per le vendite promozionali, mentre per quanto riguarda l’organizzazione di liquidazioni per cessazione attività è possibile coprire il 33% della vetrina, dietro una richiesta specifica da effettuare entro 30 gg. antecedenti l’inizio della vendita straordinaria sarà discrezione della circoscrizione stessa lasciare la possibilità di oscurare totalmente la superficie del vetro.

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