Le vendite straordinarie secondo la normativa di legge

3.11.2011

Nota: il contenuto normativo all’interno dell’articolo è trattato in maniera indicativa.
Per ogni delucidazione specifica in merito alle singole leggi comunali, provinciali e regionali, contattateci direttamente tramite i nostri recapiti.

 

 

Come osservato nell’articolo “Realizzare liquidità immediata con le vendite straordinarie”, questa procedura di vendita eccezionale è basata sulla possibilità di realizzare nel breve termine quantità di merci che altrimenti rimarrebbero invendute.

L’indubbio vantaggio concesso agli esercenti è però regolamentato da precise normative di legge che orientano nelle modalità di svolgimento di queste attività straordinarie.

 

L’attività di vendita straordinaria viene regolamentata all’art. 15 del Decreto Legislativo n. 114 del 1998, inerente la riforma del commercio.

Con il D.lgs 223 del 2006, poi divenuto Legge 248/06, si riaffermano più precisamente le condizioni di eccezionalità che consentono di porre in essere le attività di svendita.

 

 

Vendite di Liquidazione

Secondo la normativa di legge la vendita di liquidazione può essere svolta dall’esercente dettagliante “al fine di esitare (ndr vendere, smerciare) in breve tempo tutte le proprie merci”, nel momento in cui si verifichino eventi quali la cessazione dell’attività, la cessione della stessa, il rinnovo o il trasferimento in altra sede.

Da un punto di vista pratico l’attività di svendita viene comunicata al Comune competente, il quale deve essere informato della data di inizio e fine attività.

 

Le vendite di liquidazione possono essere generalmente effettuata in diversi periodi dell’anno, ma la normativa di riferimento viene recepita in maniera differente a seconda della regione e del comune nel quale la vendita dovrà essere effettuata.

Anche la durata del periodo da destinare alla vendita di liquidazione è variabile in funzione del luogo nel quale si vuole operare la vendita. Generalmente questo periodo è compreso tra le 4 e le 13 settimane.

 

La nostra azienda fornisce supporto specifico in merito all’applicazione pratica delle vendite di liquidazione nelle diverse realtà normative italiane.

 

Vendite di Fine Stagione

Le vendite di fine stagione sono finalizzate a realizzare vendite su prodotti merceologici che subirebbero il deprezzamento a causa della stagionalità o della moda.

Anche le vendite di Fine Stagione, come quelle di liquidazione, devono essere preventivamente comunicate al Comune di competenza, tranne che per alcuni singoli casi specifici previsti dalla normativa.

 

In termini generali, i periodi nei quali si possono compiere queste attività vanno dal primo sabato di gennaio alla fine del mese di febbraio per la stagione Invernale, mentre dal primo sabato di luglio alla fine di agosto per quella Estiva.

E’ però importante ricordare che ogni comune e provincia applicherà la legge regionale in maniera differente, determinando così diversi periodi nei quali sarà legalmente possibile compiere l’attività di vendita di fine stagione.

 

Vendite Promozionali

Le vendite promozionali possono generalmente essere applicate solo in alcuni periodi dell’anno stabiliti dalle normative vigenti nel luogo in cui la vendita promozionale viene posta in essere.

La normativa prevede generalmente che tali vendite non possano essere effettuate nei 30 giorni precedenti ai saldi di fine stagione.

Durante la vendita promozionale, come per qualsiasi altro tipo di vendita straordinaria, gli articoli dovranno essere esposti con la doppia prezzatura indicante il prezzo originario e quello ottenuto dalla percentuale di promozione. Deve inoltre essere mostrata anche la percentuale di sconto applicata.

 

 

Comunicazione pubblicitaria delle vendite straordinarie

Anche l’attività pubblicitaria delle vendite straordinarie è sottoposta a precisi regolamenti normativi, e tra di questi vi sono la necessità di includere gli estremi del periodo di vendita e della sua durata, l’area merceologica o i prodotti in vendita straordinaria, nonché l’esatta indicazione della tipologia di svendita organizzata (vendita di liquidazione, vendita promozionale o vendita di fine stagione).

 

E’ possibile osservare un esempio di comunicazione pubblicitaria in merito ad un’attività di svendita.

Come si può vedere sono indicati i seguenti elementi distintivi e fondamentali:

  • Vendita Fine Stagione Cotton Joy a Firenze
  • Periodo di validità: dal 7 gennaio fino a termini di legge consentiti dal Comune di Firenze;
  • Prodotti in vendita straordinaria: biancheria per la casa e per il letto, piumini e trapunte, tavola, bagno, cucina;
  • Tipologia di svendita: Saldi Fine Stagione;
  • Percentuale di sconto minima: pari ad almeno il 50%;
  • Comunicazione al Comune competente: indicazione a lato manifesto.

 

Durante la messa in vendita la merce deve essere incartellinata ai termini di legge sui quali vengono riportati il prezzo originario, la percentuale di sconto e prezzo scontato.

L’importanza delle vendite straordinarie è testimoniata anche dal vademecum rilasciato lo scorso ottobre dall’Adiconsum, nel quale si cerca di meglio illustrare ai consumatori quali sono le modalità di applicazione delle svendite.

Proprio in base a queste ragioni è opportuno affidare l’organizzazione delle vendite straordinarie a gruppi e società in grado di gestire al meglio queste eccezionali occasioni commerciali.

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